Stalking e atti persecutori: difesa penale e tutela della persona offesa
Lo stalking, denominato dalla legge “atti persecutori”, richiede minacce o molestie reiterate che producano almeno uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p. Per valutare una vicenda occorre ricostruire episodi, conseguenze e prove, verificando eventuali provvedimenti e scadenze. Lo Studio assiste indagati, imputati e persone offese attraverso incarichi distinti e compatibili.
Sede a Busto Arsizio · Assistenza in Lombardia e sul territorio nazionale.
Comprendere i fatti e individuare le priorità
Messaggi insistenti, telefonate, appostamenti o contatti attraverso account diversi possono assumere rilievo penale. La valutazione richiede però il contenuto delle condotte, la loro successione e gli effetti concretamente prodotti: il numero dei contatti, da solo, non risolve la questione.
Questa pagina approfondisce gli atti persecutori nell’ambito della sezione Codice Rosso. Le iniziative cambiano secondo la posizione della persona assistita e la fase del procedimento.
Pericolo immediato: chiama il 112. L’intervento delle autorità per la sicurezza personale precede la valutazione legale. Il contatto con lo Studio non sostituisce una richiesta di soccorso.
Quando le condotte possono integrare stalking
Condotte reiterate
Occorrono minacce o molestie ripetute. Messaggi, telefonate, pedinamenti e appostamenti vanno letti nella sequenza complessiva. Due contatti non costituiscono automaticamente stalking.
Un evento concretamente prodotto
Deve verificarsi almeno uno degli eventi previsti: ansia o paura grave e perdurante; fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata affettivamente; cambiamento delle abitudini di vita imposto dalle condotte.
Collegamento causale
Le conseguenze devono essere collegate alle condotte contestate. La ricostruzione deve distinguere ciò che è accaduto prima, durante e dopo gli episodi, considerando anche eventuali fattori diversi.
Elemento soggettivo
Il dolo riguarda la consapevolezza e volontà delle condotte reiterate e la rappresentazione dell’evento. Il contesto relazionale deve essere esaminato senza ricavare conclusioni automatiche dalla sola esistenza di un rapporto precedente.
Ansia, paura e abitudini di vita. Non basta un generico fastidio. Gravità, persistenza e fondatezza devono emergere dai fatti. Una diagnosi medica può essere utile, ma non è un requisito indispensabile; neppure l’assenza di testimoni esclude necessariamente il reato.
Pena e circostanze aggravanti
La pena base è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Sono previsti aumenti per rapporti coniugali o affettivi, anche cessati, e uso di strumenti informatici o telematici; ulteriori aggravamenti riguardano minori, gravidanza, disabilità, armi e travisamento.
La legge n. 181/2025 ha introdotto un aumento da un terzo a due terzi per le specifiche condotte di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti di una donna, e nelle ulteriori ipotesi previste dalla norma relative al rifiuto di un rapporto affettivo o alla limitazione delle sue libertà. L’applicazione richiede la verifica dei presupposti e della successione delle leggi nel tempo.
Stalking, conflittualità e altri reati
Un episodio va qualificato sulla base dei fatti, evitando di usare “stalking” come etichetta per qualsiasi comunicazione sgradita. Anche una condotta che non integra atti persecutori può richiedere una diversa valutazione penale.
| Situazione | Questione da verificare |
|---|---|
| Minacce o molestie | Valutare gli elementi delle singole fattispecie e se la sequenza produca anche un evento rilevante per gli atti persecutori. |
| Conflittualità relazionale | Esaminare contenuti, modalità e conseguenze. La reciprocità dei contatti non elimina da sola un possibile carattere persecutorio. |
| Maltrattamenti | Ricostruire rapporto familiare, convivenza, vincoli e cronologia. La cessazione della convivenza non conduce automaticamente alla qualificazione come stalking: la disciplina vigente considera anche determinati rapporti tra persone non più conviventi legate dalla filiazione. |
| Violazione di una misura | Verificare le prescrizioni e il possibile autonomo rilievo penale della loro inosservanza, oltre agli eventuali nuovi episodi persecutori. |
| Condotte online | Lo stalking digitale è una possibile modalità degli atti persecutori. Account, piattaforme e dispositivi richiedono attenzione all’attribuzione e alla conservazione dei dati. |
Nei rapporti cessati e nelle vicende successive alla separazione, l’analisi deve considerare anche eventuali procedimenti familiari e provvedimenti già emessi, mantenendo distinti i rispettivi presupposti e strumenti.
Querela, ammonimento e sviluppo del procedimento
Querela e termine di presentazione
Il termine è di sei mesi. La decorrenza va verificata in rapporto alla conoscenza del fatto-reato e alla sequenza degli episodi: non è prudente calcolarla soltanto dalla data di un singolo messaggio. Occorre distinguere episodi già conosciuti, prosecuzione delle condotte e fatti successivi.
Procedibilità d’ufficio e remissione
Si procede d’ufficio quando la vittima è un minore o una persona con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, oppure quando il fatto è connesso a un delitto procedibile d’ufficio. Rileva anche il fatto commesso da un soggetto già ammonito ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 11/2009.
Quando consentita, la remissione è soltanto processuale. La querela è irrevocabile per minacce reiterate nelle forme richiamate dall’art. 612, secondo comma, c.p. Un accordo privato o una riconciliazione non bastano a chiudere il procedimento.
Ammonimento del questore
Prima di proporre querela, la persona offesa può chiedere l’ammonimento previsto dall’art. 8 del decreto-legge n. 11/2009. È uno strumento preventivo di competenza del questore, distinto dalle misure cautelari del giudice. Non è un passaggio obbligatorio prima della querela.
Il precedente ammonimento può incidere sulla pena e sulla procedibilità anche quando la persona offesa dal nuovo fatto è diversa. La richiesta di ammonimento non deve essere trattata come una sospensione automatica del termine di querela.
Indagini e disciplina del Codice Rosso
Le autorità acquisiscono dichiarazioni, documenti e altri elementi utili. Per gli atti persecutori opera la disciplina che impone particolare rapidità nella comunicazione della notizia di reato e nelle prime attività investigative.
L’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. prevede l’assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salve le eccezioni stabilite dalla legge. È un termine per l’attività dell’autorità: non è il termine di querela e non garantisce la conclusione del procedimento in tre giorni.
Misure cautelari e altri interventi
La querela non determina automaticamente una misura. Il giudice valuta i presupposti cautelari e l’adeguatezza del provvedimento. Possono rilevare allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e, quando ne ricorrano le condizioni, misure più restrittive.
Il divieto di avvicinamento può comprendere distanza minima, limitazioni delle comunicazioni e controllo elettronico. Le prescrizioni concretamente applicabili devono essere lette nell’ordinanza notificata.
Difesa dell’indagato e assistenza alla persona offesa
Persona indagata o imputata
La difesa parte dagli atti disponibili e dal contenuto specifico dell’accusa. L’obiettivo è verificare ogni elemento contestato, senza anticipare giudizi sull’attendibilità della persona offesa.
- Ricostruire episodi, date e condotte attribuite.
- Esaminare reiterazione, eventi e collegamento causale.
- Verificare provenienza e attribuzione dei contatti digitali.
- Leggere conversazioni complete e documenti di contesto.
- Valutare procedibilità, aggravanti e richieste cautelari.
- Preparare le scelte dichiarative e le iniziative difensive.
In caso di misura, l’esame riguarda anche indizi, esigenze cautelari, proporzionalità e motivazione. Occorre valutare tempestivamente i rimedi e l’eventuale interrogatorio di garanzia.
Persona offesa
L’assistenza comprende la rappresentazione ordinata dei fatti, la conservazione delle prove e l’individuazione delle esigenze di protezione.
- Predisporre una cronologia precisa degli episodi.
- Valutare querela e strumenti preventivi applicabili.
- Documentare conseguenze personali e cambiamenti di vita.
- Segnalare alle autorità episodi successivi e violazioni.
- Seguire comunicazioni e passaggi del procedimento.
- Valutare la costituzione di parte civile per il risarcimento.
Le richieste di protezione devono descrivere fatti attuali: luoghi frequentati, modalità dei contatti, eventuali minacce e presenza di provvedimenti già adottati.
Le attività descritte riguardano incarichi distinti. L’assunzione dell’incarico presuppone la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.
Che cosa fare nelle fasi urgenti
Una convocazione, una notificazione o una misura cautelare devono essere trasmesse al difensore integralmente, con l’indicazione della data e delle modalità di ricezione. Il titolo dell’atto, da solo, non permette di individuare tutti gli adempimenti.
- Convocazione: verificare autorità, qualità processuale, finalità dell’atto e garanzie applicabili.
- Misura cautelare: rispettare subito le prescrizioni e valutare i termini del rimedio pertinente.
- Nuovi episodi: conservarne la documentazione e segnalarli alle autorità, senza attendere l’esito dei fatti precedenti.
- Comunicazioni processuali: verificare eventuali termini per memorie, opposizioni o altre iniziative.
Per gli interventi collegati ad arresti, interrogatori e provvedimenti restrittivi, consulta anche difesa penale urgente e l’approfondimento sulle misure cautelari personali.
Un contatto della persona protetta non modifica la misura. Un messaggio, un invito o una richiesta di incontro non autorizzano automaticamente a violare il provvedimento. Eventuali esigenze pratiche devono essere gestite attraverso canali compatibili con le prescrizioni e, quando necessario, sottoposte al giudice.
Prove e documenti utili al primo confronto
È utile preparare una cronologia che associ ogni episodio a data, luogo, modalità, persone presenti e documento disponibile. Occorre distinguere i fatti direttamente conosciuti dalle informazioni ricevute da altri.
Comunicazioni e dati digitali
- Conversazioni complete, con date e interlocutori.
- Email originali, registri delle chiamate e messaggi vocali.
- Indirizzi degli account, URL e riferimenti delle piattaforme.
- Dispositivi e copie disponibili, senza alterare i dati.
Gli screenshot vanno valutati per completezza, provenienza, autenticità e contesto. Un’immagine isolata può omettere passaggi rilevanti. Una consulenza informatica può essere utile, ma non è sempre necessaria.
Episodi, conseguenze e provvedimenti
- Appostamenti, pedinamenti e accessi ai luoghi frequentati.
- Nominativi delle persone informate sui fatti.
- Documenti sanitari già disponibili e altre evidenze delle conseguenze.
- Cambiamenti di percorsi, orari, lavoro o organizzazione familiare.
- Querele, verbali, ordinanze e relative notificazioni.
Non occorre costruire un fascicolo perfetto prima di chiedere assistenza: è prioritario conservare ciò che esiste e identificare eventuali urgenze.
Errori da evitare
Non cancellare o alterare messaggi, non accedere ad account o dispositivi altrui senza titolo e non concordare versioni dei fatti. Evita contatti diretti o tramite terzi finalizzati a ottenere una remissione, pressioni sui dichiaranti e pubblicazioni della vicenda sui social. Non eludere convocazioni e non violare divieti o prescrizioni.
Possibili decisioni ed esiti
Le indagini possono condurre a una richiesta di archiviazione oppure all’esercizio dell’azione penale. Nel processo, l’esito dipende dai fatti provati, dalla qualificazione giuridica e dalle questioni processuali. La scelta del rito richiede una valutazione individuale del materiale probatorio e delle conseguenze.
Il pagamento di una somma non estingue automaticamente gli atti persecutori: l’art. 162-ter c.p. esclude questo reato dal proprio ambito applicativo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 154/2026, ha respinto le questioni esaminate su tale esclusione. Risarcimento, remissione e decisioni cautelari restano piani distinti.
Per la persona offesa, la valutazione comprende anche le modalità di partecipazione al procedimento e la domanda risarcitoria. Per l’indagato o imputato, comprende le iniziative difensive e gli eventuali rimedi contro i provvedimenti. Nessuna soluzione può essere anticipata senza l’esame del caso.
Assistenza a Busto Arsizio, Varese e Milano
Studio Legale Galati ha sede in Piazza Manzoni 18 a Busto Arsizio. L’assistenza è organizzata per procedimenti nel circondario, a Varese e Milano, in Lombardia e sul territorio nazionale, secondo l’autorità competente e le esigenze dell’incarico.
La vicinanza a Milano Malpensa agevola gli incontri con persone provenienti da altre regioni o dall’estero. Atti e documenti possono essere esaminati preliminarmente per definire l’organizzazione del confronto.
La competenza territoriale segue le regole processuali e i fatti della vicenda. Per episodi in più luoghi o comunicazioni digitali non può essere attribuita automaticamente al luogo di residenza della persona offesa o alla sede del difensore.
Consulta Lo Studio e le aree di attività.
Avv. Concetto Daniele Galati
Specialista in diritto penale riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense, patrocinante in Cassazione e dottore di ricerca in Giustizia penale e internazionale, l’Avv. Concetto Daniele Galati affianca all’attività professionale la ricerca e la pubblicazione scientifica.
È membro della European Criminal Bar Association — ECBA e della European Fraud and Compliance Lawyers — EFCL. L’appartenenza alle associazioni professionali non costituisce approvazione del singolo incarico né garanzia del suo esito.
Approfondisci il profilo professionale, le pubblicazioni e gli eventi e le attività scientifiche.
Questioni pratiche sugli atti persecutori
Messaggi e telefonate insistenti sono sempre stalking?
No. Occorre valutare la sequenza complessiva e le conseguenze concretamente prodotte. Due messaggi, il blocco di un account o la presentazione di una denuncia non dimostrano automaticamente il reato.
È necessario cambiare casa o modificare le proprie abitudini?
No: gli eventi sono alternativi. Il cambiamento delle abitudini è una delle possibilità, non un requisito da aggiungere necessariamente agli altri eventi. Va comunque verificato il collegamento tra le condotte e la conseguenza invocata.
Serve un certificato medico per presentare querela?
Una certificazione medica non è condizione per presentare querela. Se disponibile può contribuire alla ricostruzione, insieme a dichiarazioni, documenti e circostanze concrete. L’assenza di certificazioni non consente da sola di escludere gli atti persecutori.
Lo stalking può avvenire attraverso social e account anonimi?
Sì, le comunicazioni digitali possono essere modalità delle condotte. Occorre conservarne i riferimenti e verificare l’attribuzione: il nome mostrato da un profilo non dimostra, da solo, chi lo abbia utilizzato.
Se le condotte continuano dopo la querela, bisogna segnalarle?
È opportuno documentare e comunicare gli episodi successivi alle autorità, indicando il procedimento già avviato e gli eventuali provvedimenti esistenti. In caso di pericolo immediato, chiama il 112.
Ammonimento e divieto di avvicinamento sono la stessa cosa?
No. Il primo è uno strumento preventivo del questore; il secondo è una misura cautelare del giudice. L’ammonimento non produce automaticamente un divieto giudiziario.
Una riconciliazione o un risarcimento chiudono il procedimento?
Non automaticamente. Occorre verificare procedibilità, ammissibilità della remissione e formalità applicabili. Il risarcimento non sostituisce la remissione e non elimina da solo una misura cautelare.
Che cosa devo inviare allo Studio se ricevo una convocazione?
L’atto completo, la data di ricezione e gli eventuali provvedimenti precedenti. Aggiungi una breve cronologia e indica se sono fissati interrogatori, udienze o altri appuntamenti con l’autorità. Le modalità di partecipazione vanno valutate in base all’atto e alla posizione processuale.
Fonti e approfondimenti
I riferimenti consentono di consultare la disciplina e approfondire le questioni trattate. Per fatti risalenti occorre considerare anche la normativa applicabile nel tempo.
- Legge 2 dicembre 2025, n. 181 : modifiche al codice penale; nelle note, testo dell’art. 612-bis e degli altri articoli modificati.
- Art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 : ammonimento del questore.
- Art. 282-ter c.p.p. : divieto di avvicinamento.
- Legge 8 settembre 2023, n. 122 : disposizioni relative all’assunzione di informazioni e all’art. 362, comma 1-ter, c.p.p.
- Corte costituzionale, sentenza n. 172/2014 : struttura degli atti persecutori e accertamento degli eventi.
- Corte costituzionale, sentenza n. 154/2026 : esclusione dell’estinzione per condotte riparatorie.
Per il percorso processuale: divieto di avvicinamento, misure cautelari personali e interrogatorio di garanzia.
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Per valutare una vicenda di atti persecutori, indica la tua posizione, l’eventuale autorità procedente e gli atti ricevuti. Una cronologia sintetica e i provvedimenti disponibili aiutano a individuare il primo passaggio utile.
Avv. Concetto Daniele Galati · Specialista in diritto penale · Patrocinante in Cassazione.
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